Centro medico e locazione
- Samuele Marchetti

- 13 nov
- Tempo di lettura: 3 min
Quando la struttura non risponde del medico

Una struttura sanitaria, magari con un bel nome di richiamo, loca le stanze e delle apparecchiature ad un medico. Questi, nello svolgere la propria attività a favore di un paziente, commette un errore che causa un danno al paziente.
Ne risponde solo lui o anche la struttura che ha locato spazi e strumenti al medico?
La questione è meno banale di quanto possa apparire perchè per molto si è pensato che esistesse una specie di rapporto (di affidamento) tra la struttura ed il paziente che va a farsi curare in quella struttura.
Con l’ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025 invece la Corte di Cassazione, ribaltando il precedente orientamento, ha chiarito un punto cruciale sulla responsabilità delle strutture sanitarie nei confronti dei pazienti:
👉 non sempre la clinica risponde degli errori del medico che opera nei suoi locali.
Una pronuncia importantissima per tutte quelle strutture che danno in locazione stanze ed attrezzature a medici o società di medici
.
Il caso
Un paziente aveva subito danni alla vista dopo un intervento laser eseguito in una casa di cura privata.Il medico operava all’interno della struttura, ma lo faceva tramite una società (una S.r.l.) che aveva in locazione alcuni locali della clinica, compresa la strumentazione.La Corte d’Appello aveva ritenuto la casa di cura corresponsabile del danno, sostenendo che vi fosse un “contratto con effetti protettivi” in favore del paziente.
La Cassazione, invece, ha ribaltato la decisione: nessuna responsabilità della casa di cura, perché tra questa e il medico non c’era alcun rapporto di collaborazione professionale.
Il principio affermato
La Suprema Corte ha fissato un principio chiaro:
“La struttura sanitaria che concede in locazione propri locali o attrezzature a una società di medici non risponde dei danni causati ai pazienti da questi ultimi.”
In altre parole, la semplice locazione di spazi o strumenti non crea un vincolo di responsabilità per la struttura nei confronti dei pazienti del medico che vi opera.
Sembra un principio scontato ma non lo è affatto se solo consideriamo che per molto tempo era prevalso un orientamento opposto.
Cosa conta davvero per la responsabilità della struttura
Secondo la Cassazione, la struttura può essere chiamata a rispondere solo quando:
si avvale del medico per adempiere a una propria obbligazione sanitaria verso il paziente;
esiste un rapporto di collaborazione, anche autonoma, che colleghi il medico alla struttura nell’esecuzione della prestazione;
la struttura ha un interesse proprio nella prestazione sanitaria resa al paziente.
Se, invece, il medico utilizza i locali in modo indipendente, come conduttore o tramite una società propria, la casa di cura resta estranea all’attività clinica e ai suoi rischi professionali.
Perché questa decisione è importante
Molte strutture private oggi ospitano professionisti esterni, società mediche o centri specialistici che operano in autonomia, spesso utilizzando ambienti o strumenti della clinica. La Cassazione mette un punto fermo:
la responsabilità della struttura nasce solo da un effettivo coinvolgimento nella prestazione sanitaria,
non dal semplice rapporto immobiliare o economico.
Cosa devono sapere gli amministratori di società
Per evitare contenziosi e confusione di ruoli:
È essenziale definire chiaramente nei contratti la natura del rapporto (locazione, collaborazione, convenzione, ecc.);
Evitare formule ambigue che possano far pensare a una compartecipazione alla prestazione sanitaria;
Separare la logistica dall’attività clinica: chi concede locali o attrezzature non deve apparire come parte del percorso di cura;
In caso di collaborazione effettiva con professionisti esterni, assicurarsi che le responsabilità siano disciplinate in modo trasparente e coerente con la normativa (anche alla luce della legge Gelli-Bianco, n. 24/2017).
Quando invece abbiamo responsabilità della struttura che si limita ad affittare?
La società che si limita ad affittare locali o strumenti, pur senza instaurare un rapporto professionale con il medico, rimane comunque responsabile per i danni che siano causati da un mal funzionamento della struttura, degli strumenti o dei servizi che si sia impegnata a fornire.
In sintesi
La Cassazione riafferma un principio di buon senso:
💬 La casa di cura risponde dei medici solo se questi operano per suo conto o in collaborazione con essa. Se i medici usano semplicemente gli spazi in affitto, la responsabilità resta personale.
Una distinzione netta, che tutela le strutture da responsabilità improprie e rafforza la chiarezza nei rapporti tra medici e organizzazioni sanitarie.


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