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Medicina estetica e consenso informato: pericoli, giurisprudenza recente e come tutelarsi

  • Immagine del redattore: Samuele Marchetti
    Samuele Marchetti
  • 11 nov
  • Tempo di lettura: 3 min

Prevenire un contenzioso insidioso.


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Il consenso informato, nel campo della medicina estetica, non è un adempimento formale: è sovente il fattore decisivo tra la tutela del medico e la condanna per responsabilità. Quando l’intervento non è “salvavita”, il giudice valuta con attenzione se il paziente è stato posto nelle condizioni di decidere liberamente — e se l’informazione è stata realmente comprensibile, completa e personalizzata. Le pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni lo confermano con nettezza.



Quadro giuridico essenziale (brevissimo)


  1. L’obbligo informativo grava sul sanitario e consiste nel fornire al paziente tutte le informazioni rilevanti, comprese le alternative terapeutiche e i rischi prevedibili, anche se statisticamente rari.

  2. In ambito estetico, trattandosi di interventi non necessari per la vita, il mancato e adeguato adempimento informativo può portare alla responsabilità del medico anche quando l’atto tecnico sia stato corretto.


Cosa dice la giurisprudenza di legittimità (selezione delle pronunce più rilevanti)


Di seguito riassumo i passaggi giuridicamente più rilevanti emersi in pronunce recenti della Cassazione e in ordinanze autorevoli — tutti riferimenti verificati.

  • Cass. civ., sez. III, n. 16633/2023: la Corte ribadisce che il consenso deve essere “consapevole e completo”, comprendendo anche i rischi statisticamente meno probabili, salvo quelli assolutamente irrilevanti. Questo orientamento impone al medico di spiegare rischi anche non frequenti se hanno impatto rilevante per la scelta del paziente. Enpam

  • Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2024, n. 8640 (orientamento confermativo): l’ordinanza sottolinea l’onere della prova a carico del medico in caso di contestazione del consenso e ribadisce il principio del “consenso presunto” solo in ipotesi di evidente necessità/urgenza, non applicabile dunque alla maggior parte degli interventi estetici.

  • Cass. civ., sent. n. 30858/2024 (casi pratici esaminati): la Corte, nel trattare più ricorsi, chiarisce come i giudici debbano verificare sia la presenza materiale dell’informativa sia la sua congruità rispetto al singolo trattamento e al profilo soggettivo del paziente. La mera firma su un modulo generico non è sufficiente se non corrisponde a un’effettiva informazione.

  • Ordinanza Cass. n. 15079/2025: richiama l’attenzione sull’onere probatorio in materia di consenso errato e sulla necessità che la documentazione sia adeguata a dimostrare la qualità dell’informazione prestata al paziente. In altre parole: documenti generici o compilati a posteriori possono essere inefficaci in giudizio. s

  • Richiami dottrinali e sentenze di merito (Tribunali/Corti d’Appello): numerose pronunce di merito negli ultimi due anni hanno confermato che in estetica il consenso scritto, chiaro e contestualizzato è spesso il discrimine per la responsabilità civile del sanitario.


Implicazioni pratiche per il medico estetico (checklist operativa)


Partendo dai principi e dalla giurisprudenza sopra richiamata, ecco una check-list pratica da implementare subito nella tua pratica:

  • Informativa personalizzata: non usare solo moduli “standard” generici. Indica rischi specifici per il trattamento richiesto (es. infezione, asimmetria, reazioni ai filler, necrosi in certi contesti).

  • Documenta il colloquio: annota in cartella le domande del paziente, le risposte fornite e le motivazioni che hanno portato alla scelta del trattamento; non limitarti alla sola firma.

  • Rischi non frequenti ma gravi: spiega anche rischi statistici rari se l’esito è significativo per la persona (es. perdita definitiva di funzione, complicazioni estetiche irreversibili).

  • Alternatives e costi/benefici: illustra le alternative terapeutiche (compresa l’opzione “non fare nulla”) e il bilancio benefici-rischi.

  • Conservazione e data certa: assicurati che i documenti abbiano data certa e siano conservati nella cartella clinica (coerente con le ultime pronunce su prova e datazione dei documenti).


Linee guida pratico-contrattuali per il modulo scritto


Un buon modulo (insieme alla documentazione del colloquio) dovrebbe contenere almeno:

  1. Descrizione tecnica dell’intervento.

  2. Rischi specifici, compresi quelli rari ma severi.

  3. Alternative esistenti.

  4. Tempi di recupero e possibile impatto estetico/psicologico.

  5. Spazio per domande del paziente e relative risposte annotate.

  6. Dichiarazione che il paziente ha compreso e che non è stato indotto con pressioni o promesse irrealistiche.


Conclusione — cosa fare ora


Se operi in ambito estetico: rivedi subito la procedura di raccolta del consenso. Non si tratta soltanto di “difesa in giudizio”: è buona pratica clinica e rispetto della autonomia del paziente. Le sentenze di Cassazione recenti sono chiare: la mera firma non basta; conta la qualità dell’informazione e la sua documentazione.

 
 
 

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