Medicina estetica e consenso informato: pericoli, giurisprudenza recente e come tutelarsi
- Samuele Marchetti

- 11 nov
- Tempo di lettura: 3 min
Prevenire un contenzioso insidioso.

Il consenso informato, nel campo della medicina estetica, non è un adempimento formale: è sovente il fattore decisivo tra la tutela del medico e la condanna per responsabilità. Quando l’intervento non è “salvavita”, il giudice valuta con attenzione se il paziente è stato posto nelle condizioni di decidere liberamente — e se l’informazione è stata realmente comprensibile, completa e personalizzata. Le pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni lo confermano con nettezza.
Quadro giuridico essenziale (brevissimo)
L’obbligo informativo grava sul sanitario e consiste nel fornire al paziente tutte le informazioni rilevanti, comprese le alternative terapeutiche e i rischi prevedibili, anche se statisticamente rari.
In ambito estetico, trattandosi di interventi non necessari per la vita, il mancato e adeguato adempimento informativo può portare alla responsabilità del medico anche quando l’atto tecnico sia stato corretto.
Cosa dice la giurisprudenza di legittimità (selezione delle pronunce più rilevanti)
Di seguito riassumo i passaggi giuridicamente più rilevanti emersi in pronunce recenti della Cassazione e in ordinanze autorevoli — tutti riferimenti verificati.
Cass. civ., sez. III, n. 16633/2023: la Corte ribadisce che il consenso deve essere “consapevole e completo”, comprendendo anche i rischi statisticamente meno probabili, salvo quelli assolutamente irrilevanti. Questo orientamento impone al medico di spiegare rischi anche non frequenti se hanno impatto rilevante per la scelta del paziente. Enpam
Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2024, n. 8640 (orientamento confermativo): l’ordinanza sottolinea l’onere della prova a carico del medico in caso di contestazione del consenso e ribadisce il principio del “consenso presunto” solo in ipotesi di evidente necessità/urgenza, non applicabile dunque alla maggior parte degli interventi estetici.
Cass. civ., sent. n. 30858/2024 (casi pratici esaminati): la Corte, nel trattare più ricorsi, chiarisce come i giudici debbano verificare sia la presenza materiale dell’informativa sia la sua congruità rispetto al singolo trattamento e al profilo soggettivo del paziente. La mera firma su un modulo generico non è sufficiente se non corrisponde a un’effettiva informazione.
Ordinanza Cass. n. 15079/2025: richiama l’attenzione sull’onere probatorio in materia di consenso errato e sulla necessità che la documentazione sia adeguata a dimostrare la qualità dell’informazione prestata al paziente. In altre parole: documenti generici o compilati a posteriori possono essere inefficaci in giudizio. s
Richiami dottrinali e sentenze di merito (Tribunali/Corti d’Appello): numerose pronunce di merito negli ultimi due anni hanno confermato che in estetica il consenso scritto, chiaro e contestualizzato è spesso il discrimine per la responsabilità civile del sanitario.
Implicazioni pratiche per il medico estetico (checklist operativa)
Partendo dai principi e dalla giurisprudenza sopra richiamata, ecco una check-list pratica da implementare subito nella tua pratica:
✅ Informativa personalizzata: non usare solo moduli “standard” generici. Indica rischi specifici per il trattamento richiesto (es. infezione, asimmetria, reazioni ai filler, necrosi in certi contesti).
✅ Documenta il colloquio: annota in cartella le domande del paziente, le risposte fornite e le motivazioni che hanno portato alla scelta del trattamento; non limitarti alla sola firma.
✅ Rischi non frequenti ma gravi: spiega anche rischi statistici rari se l’esito è significativo per la persona (es. perdita definitiva di funzione, complicazioni estetiche irreversibili).
✅ Alternatives e costi/benefici: illustra le alternative terapeutiche (compresa l’opzione “non fare nulla”) e il bilancio benefici-rischi.
✅ Conservazione e data certa: assicurati che i documenti abbiano data certa e siano conservati nella cartella clinica (coerente con le ultime pronunce su prova e datazione dei documenti).
Linee guida pratico-contrattuali per il modulo scritto
Un buon modulo (insieme alla documentazione del colloquio) dovrebbe contenere almeno:
Descrizione tecnica dell’intervento.
Rischi specifici, compresi quelli rari ma severi.
Alternative esistenti.
Tempi di recupero e possibile impatto estetico/psicologico.
Spazio per domande del paziente e relative risposte annotate.
Dichiarazione che il paziente ha compreso e che non è stato indotto con pressioni o promesse irrealistiche.
Conclusione — cosa fare ora
Se operi in ambito estetico: rivedi subito la procedura di raccolta del consenso. Non si tratta soltanto di “difesa in giudizio”: è buona pratica clinica e rispetto della autonomia del paziente. Le sentenze di Cassazione recenti sono chiare: la mera firma non basta; conta la qualità dell’informazione e la sua documentazione.




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